A partire dalla data di pubblicazione del presente avvivo e sino alla data del 19/11/2021, i conduttori di alloggi in locazione in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere contributi quale sostegno per il pagamento dei canoni in locazione anno 2020.
Nel caso di cambio di abitazione o di stipula di nuovo contratto avvenuta nel corso dell’anno 2020, dovrà essere presentata distinta domanda per ogni rapporto contrattuale.
Per l’ammissione è necessario il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o in uno Stato appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’EU (D.Lgs 6/2/2007, n.30). I cittadini di uno Stato non UE devono essere in possesso di titolo di soggiorno
residenza nel Comune di Moscufo, quale conduttore in locazione di alloggio non a canone sociale;
titolarità nell’anno 2020 di un contratto di locazione per alloggio sito in Moscufo stipulato per abitazione principale e non avente natura transitoria, debitamente registrato o depositato per la regolarizzazione della registrazione entro i termini di scadenza del presente avviso. Per intervenuta separazione legale, la domanda potrà essere presentata dal coniuge con diritto all’abitazione coniugale. Il contratto deve essere relativo ad alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi ERP già assoggettati alla disciplina del canone sociale ai sensi della Legge Regionale n.96/96 e degli immobili inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Per contratto avente natura transitoria deve intendersi: il contratto stipulato per soddisfare esigenze abitative del tutto temporanee e contingenti (esempio: locazione ad uso foresteria, per motivi di studio o di lavoro, abitazione secondaria per periodo limitato, ecc.) e, in ogni caso, il contratto stipulato per locazione di durata inferiore ad anni uno, anche se
residenza anagrafica nell’alloggio, per il periodo interessato dal contributo;
essere in possesso di un patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 come risulta dall’attestazione ISEE in corso di validità;
Per l’accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del D.M. 7/6/1999, l’ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori. Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito dell’evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l’Indicatore della Situazione Economica (ISE) e l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità.
Pertanto i limiti di reddito sono i seguenti:
FASCIA A – reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 (€13.391,80) rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 100,00;
FASCIA B – reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63. Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all’ISE che non deve essere superiore a € 18.000,00 e rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 325,00;
Inoltre in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell’art.2 del D.M. 7/6/1999 (nuclei che includono ultrasessantacinquenni, disabili o altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale) il limite ISEE in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, viene innalzato del 25% (€ 19.479,54); parimenti negli anzidetti nuclei qualora l’ISEE non è superiore al limite di € 15.583,63 il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25%; le due condizioni non sono cumulabili.
nel caso di reddito “ 0 (zero)“ o inferiore al canone di locazione, è richiesto una certificazione dei Servizi Sociali attestante l’assistenza economica da parte dei servizi comunali stessi o, in alternativa un’autocertificazione circa la fonte di
non titolarità da parte di qualsiasi persona residente nell’alloggio di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ad uso abitativo di superficie complessiva adeguata secondo i parametri indicati dall’art. 2 della L.R. 96/96;
consapevolezza che:
le detrazioni di cui all’art.10, comma 1, legge 431/1998 non sono cumulabili con i contributi previsti dall’art.11, comma 3 della medesima legge 431/1998;
i contributi concessi di cui all’avviso non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza. Qualora venisse erogato il contributo a valere sul Fondo di cui alla L.431/1998, il Comune ha l’obbligo di trasmettere l’elenco dei beneficiari all’INPS per l’eventuale relativa compensazione della quota dell’affitto qualora ne abbiano beneficiato (comma 6 art.1 M.19/7/2021);
nel caso di reddito “0 (zero) “ o inferiore al canone di locazione, è richiesto una certificazione dei Servizi Sociali attestante l’assistenza economica da parte dei servizi comunali stessi o, in alternativa un’autocertificazione circa la fonte di sostentamento.
Secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 1 del Decreto Ministeriale del 19 luglio 2021 ad oggetto “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021” (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 18/8/2021 n. 197):
- è stato ampliato l’accesso ai contributi ai soggetti anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 35.000,00 che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri gia' adottati nei bandi regionali. La riduzione del reddito (commi 4 e 5 del D.M. 19/7/2021) può essere certificata o attraverso l’ISEE CORRENTE oppure da una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in regione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno-dicembre 2020 rispetto a giugno-dicembre 2019 e per un numero massimo di 6 mesi di locazione; Tale condizione deve essere necessariamente certificata con apposita dichiarazione resa nelle forme di legge; il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00.
La presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre la data del 19/11/2021.
In allegato l'avviso completo e il modello di domanda.