L’Imposta Municipale Unica (IMU) 2020
Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019), il legislatore ha “riscritto” la normativa sull’IMU, confermandone l’impianto generale (l’imposta IMU mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi disciplinati dalla normativa per l’annualità 2019) e ha introdotto alcune importanti novità. La più importante è l’abolizione della TASI, la Tassa sui Servizi Indivisibili introdotta nel 2014 prevedendone l’unificazione TASI- IMU.
Le abitazioni principali rimangono comunque soggette a IMU se registrate nelle categorie catastali cosiddette “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).
Novità per le coppie divorziate, infatti la nuova IMU prevede che il soggetto passivo d’imposta è il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli è parificata dal legislatore ad una “abitazione principale” e quindi è esente IMU. Ma la nuova precisazione riguardo al genitore “affidatario dei figli” implica che, in assenza di tale affidamento, non operi alcuna esenzione e l’IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.
Sempre in tema di agevolazioni, scompare quella per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (tali soggetti non sono più esenti IMU mentre per essi la TARI continua ad essere applicata in misura ridotta di due terzi)
Si conferma invece la riduzione del 50% della base imponibile per:
Importante novità per i beni-merce, cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati. Detti fabbricati, finora esenti IMU, dal 2020 saranno tenuti al versamento dell’imposta. Ma per sapere in quale misura, dovremo, anche in questo caso, attendere l’approvazione delle aliquote 2020. Il legislatore precisa che detti immobili torneranno esenti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Sono confermate le esenzioni relative ai terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP)
Si precisa inoltre che il D.L. Rilancio Italia del 13 maggio 2020 ha previsto esenzioni IMU per il Settore Turistico e specificatamente ha abolito il versamento della prima rata dell’IMU per i possessori di:
a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Una importante novità dell’ IMU 2020 riguarda gli enti non commerciali (associazioni, parrocchie, etc.) per i quali il legislatore prevede la presentazione della dichiarazione “ogni anno”.
Il pagamento dell’imposta avviene in due rate:
Si precisa inoltre che per l’anno 2020, i comuni possono approvare le aliquote ed il regolamento IMU entro il 31 luglio 2020, così come stabilito dal D.L. Rilancio Italia del 13 maggio 2020. In ogni caso dette deliberazioni hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno 2020.
Pertanto, per il 2020, in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 e dovrà essere eseguito con il modello F24.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
L'Ufficio è a disposizione per qualsiasi domanda, chiarimento, approfondimento.
Utilità