IL SINDACO
Al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, con effetto immediato e fino al 3 aprile
2020, in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020:
ORDINA
1. nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all’aperto;
2. è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 200 metri, e sempre nel rispetto delle norme a garanzia dell’igiene e tutela del decoro urbano, provvedendo alla raccolta delle deiezioni così come stabilito dal Regolamento comunale di Polizia Urbana n. 25 del 29.11.2003;
3. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità nelle quali rientrano l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
4. i titolari e/o gestori delle attività, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI;
5. la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali:
- concentrando tutti gli acquisti in un'unica uscita giornaliera da eseguirsi da una sola persona per nucleo familiare e possibilmente sempre la stessa;
- più prossimi alla propria residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi stessi;
- nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l’attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e propri residenza, domicilio o dimora;
6. la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;
7. la cittadinanza nell’ usufruire del servizio di distribuzione di acqua offerto dalle così dette Casette dell’acqua, al fine di garantire la sicurezza degli utenti è obbligatorio l'uso di guanti e mascherine durante l’approvvigionamento;
IL SINDACO
Claudio De Collibus
il testo intregrale dell'ordinanza è allegato alla presente comunicazione
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