Il Sindaco di Moscufo, con ordinanza n. 19 del 14.05.2020 ordina a tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici e di fabbricati sia rurali che urbani adiacenti ad abitazioni private, frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere, di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e, comunque con minimo di due cicli di lavoro da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:
- Primo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO di ogni anno;
- Secondo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO di ogni anno;
1. taglio della vegetazione incolta;
2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. che sia vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell’uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri che, allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario debba curare che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;
5. che i proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, che siano obbligati a tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale,
6. che i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo dei fondi privati siano obbligati ad effettuare una razionale pulizia e manutenzione dei fossi privati, nonché a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade, affinché il regolare deflusso delle acque non venga ostacolato da fango, detriti, rami, rifiuti o qualsiasi materiale e siano quindi evitati episodi di allagamento in caso di precipitazioni piovose. Tali ultime operazioni di potatura e pulizia dei fossi debbano essere comunque eseguiti in ogni momento si rendano necessarie;
7. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
8. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.
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