Descrizione
RICHIAMATI:
- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale,
approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 Dicembre 2006, sottoscritta dall’Italia
il 30 Marzo 2007 e ratificata con Legge 3 Marzo 2009, n.18;
- la Legge n. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle
persone con disabilità” così come modificata dalla legge n. 162/1998, recante: “Modifiche alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con disabilità
avente necessità di sostegno elevato o molto elevato;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
- la L.R. 27/12/2016 n. 43 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare
(persona che presta volontariamente cura e assistenza);
- il DPCM del 28 dicembre 2021, pubblicato nella GU del 14/4//2022 che stabilisce di dare
priorità ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita
dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280)
- il DPCM del 3 ottobre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 28 novembre 2022 recante:
“Adozione del Piano Nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non
autosufficienze del triennio 2022-2024”;
- il DPCM 30 novembre 2023: “Criteri e modalità di riparto di utilizzo delle risorse del Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l’anno 2023”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 12 del 16 gennaio 2024;
- il DPCM 8 gennaio 2025, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito criteri e
modalità di riparto di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del caregiver familiare per l’anno 2024; le risorse sono destinate alle Regioni per il successivo
trasferimento agli Ambiti territoriali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati
al caregiver familiare, come individuati all’art. 1 comma 255, legge 27 dicembre 2017, n. 205
dando priorità:
a) agli interventi destinati ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima,
come definita dall’art. 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali
26 settembre 2016 recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per
le non autosufficienze, anno 2016”, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza
anticipata delle condizioni ivi previste;
b) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al
ricongiungimento del caregiver con la persona assistita;
VISTI:
- l'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, definisce caregiver familiare la
persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a
causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in
grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e
continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;
- la DGR n. 149 del 20.03.2023 con cui è stata approvata la programmazione regionale degli
interventi e servizi da realizzare a favore delle persone con non autosufficienza mediante l’utilizzo
del FNNA triennio 2022-2024;
- la DGR n. 307 del 01.06.2023 con cui vengono approvati gli indirizzi programmatici
regionali per l’erogazione agli ambiti sociali delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di
cura e assistenza del caregiver familiare per l’annualità 2022;
- la DGR n. 151 del 28/2/2024 con cui vengono approvati gli indirizzi programmatici regionali
per l’erogazione agli ambiti sociali delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare per l’annualità 2023;
- la DGR n. 499 del 30/07/2025 con cui la Regione Abruzzo ha dato attuazione al DPCM 8
gennaio 2025 avente ad oggetto: “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l’anno 2024” e ha stabilito di
confermare, in continuità con quanto programmato con DGR 307 dell’1/7/2023 e DGR n.151 del
28/2/2024, il finanziamento di contributi di sollievo finalizzati alla fruizione di prestazioni di tregua
dall’assistenza continuativa alla persona con disabilità gravissima, riconducibili agli interventi
declinati alla lettera c) comma 1, art. 2 del medesimo decreto;
- la Determinazione Dirigenziale n. DPG023/154 del 23.10.2025 della Regione Abruzzo
Dipartimento Lavoro-Sociale, Servizio Tutela Sociale – Famiglia con cui sono state ripartite agli
Ambiti distrettuali Sociali le dotazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi programmati
con assegnazione all’ADS n. 16 Metropolitano per l’annualità 2024 della somma complessiva di €
30.016,00;
PRECISATO CHE per tutti i fondi statali e regionali il riferimento temporale riportato negli
atti ministeriali e in quelli successivi delle amministrazioni locali ha la sola funzione di
identificare l’annualità del bilancio statale o regionale in cui è stata assunta la spesa e non
individua retroattivamente il periodo in cui si dispiegano gli effetti del finanziamento di
riferimento.
ART. 1
OBIETTIVI E FINALITA’
Il presente Avviso è finalizzato ad erogare benefici a sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei
caregiver familiari che assistono la persona non autosufficiente nelle attività della vita quotidiana
nell’ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che
forniscono attività di cura e assistenza.
Per adempiere all’onere della cura, si avvale dei servizi di cura territoriali e del privato; collabora
con i servizi sociali e sanitari quale componente della rete assistenziale.
ART. 2
BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI
Beneficiari degli interventi di cui al presente avviso sono i CAREGIVER familiari che assistono
un congiunto CONVIVENTE in condizione di DISABILITÀ GRAVISSIMA, così come definita
dall’art.3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
(pubblicato nella G.U. 30 novembre 2016, n 280).
Il caregiver è individuato secondo il dettato dell’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017,
n. 205: “Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge,
dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi
della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado , ovvero, nei
soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare
entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative,
non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto
bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ai fini dell’accesso agli interventi oggetto della presente programmazione, il ruolo di caregiver,
fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, è
attestato dalla persona disabile assistita o di chi ne cura gli interessi e dai Servizio Sociali e/o
Sanitari che hanno in carico l’assistito, come risultante dal Progetto personalizzato di assistenza e
che comunque sia convivente con il disabile.
ART. 3
INTERVENTI FINANZIABILI
Con le risorse del Fondo Caregiver Familiare 2024 si intendono finanziare “Contributi di sollievo”
finalizzati alla fruizione di prestazioni di tregua dall’assistenza continuativa alla persona con
disabilità gravissima, riconducibile agli interventi declinati alla lettera c). comma 1, dell’Art. 2 del
Decreto 17 ottobre 2022, “interventi di assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni
di tregua dall’assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad
esempio per il fine settimana, che favoriscano una sostituzione nell’assistenza o un ricovero in
struttura residenziale aventi carattere di temporaneità”.
L’effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito Accordo di
fiducia tra il caregiver familiare ammesso a contributo e l’ECAD di riferimento in cui sia
esplicitato l’impegno a fruire del beneficio economico per garantire la permanenza dell’assistito
presso il domicilio individuato, assicurando interventi assistenziali di sostituzione utili nella cura
del proprio congiunto nel periodo di godimento del beneficio, al fine di conciliare propri momenti
di sollievo dal lavoro di cura; nel medesimo documento il caregiver individua il tipo di intervento
che intende attuare con il contributo (sostituzione nel lavoro di cura anche con individuazione del
sostituto laddove possibile e/o ricovero di sollievo temporaneo) e si impegna a comunicare
tempestivamente all’Ambito territoriale sociale qualsiasi mutamento delle condizioni che hanno
dato origine al beneficio (variazione di residenza, ricovero in struttura residenziale dell’assistito,
decesso). L’accordo di fiducia, il cui schema verrà approvato in sede di approvazione della
graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo, ha la durata di 12 mesi dalla data della
sottoscrizione. L’attribuzione del beneficio economico a carico delle risorse oggetto del presente
atto non può comportare una contrazione dei servizi già in godimento dalla persona assistita o di
quelli da ricomprendere in nuovi o riformulati PAI.
ART. 4
ACCESSO AGLI INTERVENTI E INCOMPATIBILITA’
ISTANZE PER IL CONTRIBUTO DI SOLLIEVO
Può avanzare istanza di contributo di sollievo il caregiver familiare, residente in uno dei Comuni
dell’ADS n. 16 Metropolitano (Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città
Sant’Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano, Spoltore) e
anagraficamente convivente con la persona non autosufficiente e non in grado di prendersi cura
di sé, con la quale intercorrano i legami di cui all’art. 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2017,
n. 205 e che si trovi nella condizione di disabilità gravissima come definita ai sensi del Decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26.09.2016.
Non si può erogare più di un contributo di sollievo a favore del medesimo caregiver familiare, né
più di un contributo di sollievo per la cura della medesima persona assistita.
Il valore ISEE ordinario del caregiver richiedente, in corso di validità al momento della
presentazione dell’istanza, non deve essere superiore a € 36.000,00.
A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all’art. 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205; il caregiver familiare è soggetto attivo nel processo di
assistenza informale definito del PAI.
L’entità del beneficio è assegnata in base a quanto stabilito nel successivo articolo 6.
La disabilità gravissima della persona assistita è attestata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari
anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non
passibili di miglioramento.
In nessun caso è previsto l’intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta
stabilmente presso strutture residenziali all’atto della richiesta.
Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino
situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita (come ad esempio:
decesso, trasferimento, ricovero definitivo, ecc.) che comportino il venir meno dell’attività di
sostegno familiare domiciliare (assistenza diretta) previsto nel progetto personalizzato.
Non possono essere beneficiari del fondo in questione i seguenti soggetti:
i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del
contributo erogato direttamente da Regione Abruzzo, se in godimento nel medesimo periodo
temporale a cui si riferisce l’erogazione del presente contributo di sollievo;
i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R.
57/2012 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di
Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali), in godimento nel medesimo periodo
temporale a cui si riferisce l’erogazione del presente contributo di sollievo;
i caregiver familiari di persone con disabilità beneficiari di progetti per la residenzialità
continuativa e stabile fuori dalla famiglia d’origine finanziati con il fondo “Dopo di Noi”;
i caregiver di soggetti già assegnatari dell’Assegno di disabilità gravissima o similari
contributi economici, per un importo pari o superiore a complessivi € 1.200,00 mensili, se in
godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l’erogazione del presente
contributo di sollievo;
Le risorse assegnate al presente intervento sono specificate nel successivo art. 6
ART. 5
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del presente avviso, potranno presentare
istanza utilizzando il modello di domanda allegato.
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
fotocopia del documento di identità in corso di validità, del caregiver e del familiare
assistito;
titoli di soggiorno concesso al cittadino straniero, laddove ricorra il caso;
certificazione di disabilità del componente il nucleo familiare che versa in stato di disabilità
assistito dal caregiver familiare (Verbale art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
e indennità di accompagnamento i sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18);
certificazione ISEE ordinario del caregiver richiedente, non superiore a € 36.000,00 in corso
di validità.
Le richieste vanno presentate mediante apposito modello di domanda, approvato con
Determina Dirigenziale n. 213/2026 e disponibile presso il Servizio di Segretariato Sociale del
Comune di residenza o sul sito istituzionale dei Comuni dell’ADS n. 16 Metropolitano.
L’istanza deve pervenire entro e non oltre il 30 APRILE 2026 nelle seguenti modalità:
• invio PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it;
• Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Spoltore, Via G. Di
Marzio n. 66 – 65010 Spoltore (PE);
• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Spoltore: dal Lunedì al
venerdì dalle ore 8.40 alle ore 13.30 – il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
L’INTERESSATO PUO’ CONSEGNARE LA DOMANDA ANCHE PRESSO IL PROPRIO
COMUNE DI RESIDENZA SEMPRE ENTRO IL 30 APRILE 2026. SARA’ COMPITO DEL
COMUNE DI RESIDENZA INVIARE LE RICHIESTE, DEBITAMENTE
PROTOCOLLATE SINGOLARMENTE IN ARRIVO e IN PARTENZA, ALL’ECAD N. 16
COMUNE DI SPOLTORE.
In caso di invio a mezzo pec inserire all’oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA CAREGIVER
FAMILIARE – ANNUALITA’ 2024”;
In caso di invio tramite raccomandata scrivere sulla busta la seguente dicitura: “DOMANDA
CAREGIVER FAMILIARE – ANNUALITA’ 2024”.
ART. 6
CALCOLO DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DI SOLLIEVO E PRIORITA’ DI
AMMISSIONE
L’importo del contributo erogabile è condizionato al grado di intensità del bisogno assistenziale del
congiunto assistito, al grado di consistenza della rete dei servizi sociali e sociosanitari di supporto e
della rete familiare nonché all’ISEE del nucleo familiare in corso di validità al momento di
presentazione dell’istanza, in cui sono presenti il caregiver familiare e l’assistito.
L’intensità del bisogno assistenziale della persona con gravissima disabilità assistita è quantificata
dalle U.V.M. presso i Distretti Sanitari mediante le scale di valutazione già in uso nell’ambito del
processo valutativo per l’accesso ai contributi, anche con valutazioni pregresse in caso di
compromissioni fisiche/intellettive, neurologiche e funzionali non passibili di miglioramento,
tenendo conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni ivi previste.
6.1 - La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 30.016,00.
6.2 - Attività istruttoria
A. Verifica dell’ammissibilità formale;
B. Verifica e valutazione da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale;
C. Predisposizione graduatoria degli aventi diritto con relativo importo;
D. Sottoscrizione Accordo di fiducia;
E. Liquidazione.
Il contributo spettante verrà erogato in un’unica soluzione previo monitoraggio dell’Accordo
di Fiducia sottoscritto nonché dell’utilizzo del contributo stesso da parte dei beneficiari.
6.3 – Modalità di calcolo dei contributi di sollievo e priorità di ammissione
6.3.1 – In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, a parità di posizione nelle
graduatorie, verrà data priorità a:
- Genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità
gravissima come definita all’art. 3 del DM 26/9/2016, con priorità al caregiver di
minore con disabilità gravissima privo dell’altro genitore;
- Caregiver familiare con ISEE dal valore più basso.
6.3.2 Modalità di calcolo del punteggio
a) Punteggio valutazione intensità del bisogno assistenziale correlato all’ISEE
Valore ISEE Ordinario Fascia di intensità di Fascia di intensità di Fascia di intensità di
del nucleo familiare bisogno molto alto bisogno alto bisogno medio
Fino ad € 8.000 50 punti 40 punti 30 punti
Da € 8.000,01 ad
€ 11.000
45 punti 36 punti 27 punti
Da € 11.000,01 ad
€ 14.000
40 punti 32 punti 24 punti
Da € 14.000,01 ad
€ 17.000
35 punti 28 punti 21 punti
Da € 17.000,01 ad
€ 20.000
30 punti 24 punti 18 punti
Da € 20.000,01 ad
€ 23.000
25 punti 20 punti 15 punti
Da € 23.000,01 ad
€ 26.000
20 punti 16 punti 12 punti
Da € 26.000,01 ad
€ 29.000
15 punti 12 punti 9 punti
Da € 29.000,01 ad
€ 32.000
10 punti 8 punti 6 punti
Da € 32.000,01 ad
€ 36.000
5 punti 4 punti 3 punti
b) Punteggio di valutazione della rete di supporto familiare, sociale e sociosanitaria
Situazione sociofamiliare
a sostegno
quotidiano dell’assistito
Fascia di intensità di
bisogno molto alto
Fascia di intensità di
bisogno alto
Fascia di intensità di
bisogno medio
Deficitaria – nucleo
fam. composto da
disabile e caregiver
50 punti 35 punti 20 punti
Parzialmente
deficitaria – nucleo fam.
composto da disabile,
caregiver e un altro
componente
30 punti 20 punti 10 punti
Lievemente deficitaria
– nucleo fam. composto
da disabile, caregiver e
due altri componenti
15 punti 10 punti 5 punti
Per nulla deficitaria –
nucleo fam. composto da
disabile, caregiver e oltre
2 componenti
0 punti 0 punti 0 punti
c) Risultante somma punteggi a) + b) per la determinazione del contributo di
sollievo
Fasce punteggio complessivo Importo contributo di sollievo una tantum
Da 100 a 90 punti € 1000,00
Da 89 a 80 punti € 950,00
Da 79 a 70 punti € 900,00
Da 69 a 60 punti € 850,00
Da 59 a 50 punti € 800,00
Da 49 a 40 punti € 750,00
Da 39 a 30 punti € 600,00
Da 29 a 20 punti € 500,00
Sotto i 20 punti € 400,00
ART. 7
TRATTAMENTO DEI DATI
Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e con la coerente
normativa nazionale vigente (D.Lgs 196/03); esso verrà effettuato esclusivamente per le finalità
previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali alla persona e socio-educativi, con
particolare riferimento all’organizzazione degli interventi di cui al presente Avviso.
I dati sono trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei diritti che la normativa riconosce all’interessato.
La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti, sono effettuati
esclusivamente per le seguenti finalità:
1. svolgimento dell’istruttoria tecnico/amministrativa;
2. elaborazione di reportistica a fini statistici circa gli esiti dell’Avviso;
3. comunicazioni sull’esito dell’istruttoria agli uffici e amministrazioni competenti;
4. realizzazione della attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rilasciate per accedere ai benefici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio e l’eventuale rifiuto al trattamento
comporterà il venir meno della possibilità di beneficiarne. In ogni momento potrà esercitare i suoi
diritti nei confronti del titolare del trattamento e del Responsabile esterno indicato, contattando
rispettivamente il Responsabile della Protezione dati del Comune, all'indirizzo mail
rpd@comune.spoltore.pe.it. Prima di sottoscrivere il modulo di domanda l’utente voglia prendere
visione dell'informativa completa sul trattamento che, per quanto concerne il titolare è reperibile sul
sito web del Comune di Spoltore, all'indirizzo www.comune.spoltore.pe.it.
A cura di
Allegati
Contenuti correlati
- Bando di Servizio Civile Universale. Pubblicazione Bando.
- Avviso: Richiesta di accesso ai fondi destinati alle famiglie con bambini di 3-36 mesi iscritti per l’anno solare 2025 presso i nidi e micro nidi (art. 3, c. 3 L.R. n. 76/2000) e le sezioni primavera, pubblici o privati, autorizzati e/o accreditati.
- Avviso pubblico per la concessione di contributi (VOUCHER SOCIALI) correlati alla TARI (TASSA RIFIUTI) a favore delle utenze domestiche – ANNO 2025
- “Bonus Nuovi Nati”: 1000 Euro per bambini nati o adottati nel biennio 2025-2026.
- Carta dedicata a te 2024.
Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2026, 12:21